La Cessione del Credito come funziona?

cessione del credito come funziona

La Cessione del Credito consiste in una particolare forma di cessione del godimento di un diritto da un soggetto a un’altro. Si tratta di un accordo bilaterale tra le parti, per il quale ora il cessionario, divenuto il nuovo creditore, vanta un credito nei confronti del debitore o ceduto.

La Cessione del Credito nel Diritto Privato

La cessione del credito nel Diritto Privato è regolamentata dagli articoli 1260-1267 del Codice Civile. Gli attori coinvolti sono essenzialmente tre: cedente, cessionario e debitore ceduto. Il creditore originario o cedente, accetta di trasferire la proprietà di un diritto di credito a un altro soggetto chiamato in questo caso cessionario.

Il debitore ceduto, una volta informato dell’accordo tra i due, non può che accettare il nuovo creditore. Per questo si parla di “negozio” bilaterale e non trilaterale. Il debitore deve comunque essere informato dei fatti da parte del cessionario (articolo 1264 del codice civile).

In caso contrario, potrebbe trovarsi a erroneamente a saldare il creditore sbagliato. Spetterà poi al cedente riconsegnare quanto ricevuto al nuovo creditore. Il credito ceduto è lo stesso identico che il cedente vantava originariamente nei confronti del debitore ceduto. Ciò vale anche per i diritti e le garanzie in esso previste.

Crediti non oggetto di Cessione (art. 1260 c.c.)

Non tutti i crediti possono essere ceduti. In tal caso il debitore ceduto – la cui opinione non è necessaria ai fini del contratto di cessione del credito – potrebbe invece opporsi. E non accettare la notifica. Vediamo nello specifico quali sono i crediti non cedibili:

  • Crediti con carattere strettamente personale;
  • Quelli la cui cessione è illegale (ne fanno parte i diritti dei minori per esempio).

La Cessione del Credito pro soluto e pro solvendo

La Cessione del Credito si distingue essenzialmente in due tipologie: pro soluto e pro solvendo. Esse differiscono per obblighi e diritti in capo agli attori della Cessione del Credito. Per questo sarebbe il caso di specificare di quale delle due si tratta in fase di accordo. In caso contrario, la cessione del credito viene automaticamente considerata “pro soluto” (articolo 1267 c.c.).

La Cessione Pro soluto

Si parla di Cessione pro soluto, quando il nuovo creditore o cessionario non può pretendere nulla da colui che gli ha ceduto il credito, nel caso in cui il debitore non rispetta il suo impegno. Per questo il cedente si dice liberato da ogni obbligo legato alla cessione. Resta comunque tenuto a dimostrare che il credito esiste realmente ed è cedibile.

La Cessione Pro solvendo

Nella cessione pro solvendo invece la situazione è diversa. Il creditore originario qui, è tenuto a rispondere personalmente nei confronti del cessionario. Nel caso in cui quest’ultimo non ha potuto incassare il credito per insolvenza del debitore ceduto. Una tutela maggiore nei confronti del nuovo creditore che, va però specificata nel contratto di Cessione del credito.

Il Contratto di Cessione del Credito

La normativa a riguardo, non obbliga alla stipula formale di un contratto di Cessione del Credito. Si tratta però di una pratica fortemente consigliata. Riportare nero su bianco la natura della cessione, permette di aggiungere eventuali clausole all’accordo. Oltre a specificare la data in cui questo è avvenuto.

La cessione può avvenire a titolo gratuito, oppure dietro pagamento di un corrispettivo (art. 1260 c.c.). Il costo della Cessione del Credito dietro corrispettivo, è composto da una parte fissa e una percentuale in base all’importo da riscuotere. Percentuale viene pattuita tra le parti in base alla reale probabilità che il cessionario incassi il suo credito.

Il Cedente è tenuto a fornire al Cessionario tutta la documentazione che attesta che il diritto esiste realmente, è suo e può essere ceduto. Tutto ciò non è necessario se la cessione è a titolo gratuito e non è richiesto espressamente tramite garanzia presente nel contratto.

Il Cessionario invece, ha l’obbligo di notificare al debitore ceduto l’accordo sopraggiunto. Se non lo fa, la cessione non ha effetto. Anche in questo caso, non è necessario che la notifica avvenga per iscritto ma è comunque consigliato.

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