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Nella Cessione del Quinto il cliente non va in default

Dal 1° gennaio 2021 è cambiata la normativa che stabilisce i requisiti di sussistenza o meno delle condizioni affinché un debitore possa essere definito in default. Dell’argomento abbiamo già parlato nel nostro precedente articolo (“Debitori in default: imprese e privati più a rischio”). In particolare di come, il Regolamento Europeo 575/2013 più stringente, possa rischiare di negare l’accesso al credito a tante imprese e privati, già duramente colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid 19.

Sono tenuti ad applicare la nuova normativa a riguardo, tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia che concedono prestiti e finanziamenti. Cerchiamo ora di chiarire come l’articolo n. 178 del Regolamento Europeo 575/2013 influirà nello specifico sui prestiti nella forma della Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione (CQSP).

A differenza degli altri tipi di finanziamenti, nella cessione del quinto, in default non va il cliente cedente. Scopriremo chi sono i soggetti interessati dal default e le eccezioni previste dalla normativa. Le soglie di rilevanza e chi è che paga nel caso di un sinistro.

Default e Cessione del Quinto: soglie di rilevanza

Secondo il Regolamento Europeo 575/2013, si può parlare di scoperto o arretrato in default, quando esso supera determinate soglie di rilevanza previste dalla normativa. Queste sono essenzialmente due: la soglia di rilevanza temporale e quella materiale. In questo caso il soggetto a cui è imputabile tale arretrato, viene definito debitore in default. Tutte le posizioni già considerate in default al 1° gennaio 2021, saranno oggetto di verifica per confermare o meno lo stato di default alla luce del nuovo Regolamento Europeo.

Soglia di rilevanza temporale

Il default non si attribuisce in automatico dopo il primo giorno di mancato pagamento. Potrebbe trattarsi infatti, solo di un semplice ritardo. Nel caso della Cessione del Quinto la soglia di rilevanza temporale si raggiunge una volta scaduta la cosiddetta franchigia legale e le eventuali franchigie contrattuali. 

La franchigia legale nel caso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è il periodo di tempo concesso all’amministrazione ceduta entro cui effettuare il versamento della rata. Tale periodo può variare a seconda del momento in cui viene pagato lo stipendio – o la pensione – al cedente che ha ottenuto il prestito.

In genere il versamento della rata a cura dell’amministrazione ceduta, deve avvenire entro il 5 o il 10 del mese successivo a cui si riferisce la trattenuta. In ogni caso esso non può andare oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Le franchigie contrattuali sono invece stabilite per volontà di un accordo formale tra l’amministrazione ceduta o l’ente pensionistico e, l’intermediario finanziario (cessionario). Esse possono prevedere una diversa data da cui iniziare a conteggiare il numero di giorni di scoperto della rata.

Soglia di rilevanza materiale

La soglia di rilevanza materiale viene raggiunta quando l’ammontare dell’arretrato supera il limite previsto dal Regolamento Europeo n. 575/2013. La soglia di rilevanza viene calcolata dal rapporto tra l’ammontare degli arretrati nei confronti del singolo intermediario finanziario e il totale delle esposizioni creditizie che fanno capo al soggetto su cui grava l’inadempienza. 

Chi è il Debitore in Default nella Cessione del Quinto

Nella Cessione del Quinto il debitore in default non è il cliente finale che ottiene il prestito. Bensì è sull’Amministrazione ceduta, ovvero il datore di lavoro privato, su cui grava l’inadempimento rilevante. Oppure l’ente pensionistico nel caso del pensionato.

Sono infatti queste che devono provvedere a fare il pagamento delle rate entro il tempo stabilito nell’atto di benestare.

Eccezioni

Solo in rarissimi casi è il cedente ad andare in default. Qualora egli abbia accettato in maniera formale di saldare personalmente le rate scadute. 

Inoltre, la normativa non contempla la possibilità che ad andare in default sia però un’amministrazione pubblica. Pur se questa rappresenta il datore di lavoro che trattiene la rata dallo stipendio del suo dipendente e ritarda il pagamento dovuto all’intermediario finanziario.

Default nella Cessione del Quinto: chi paga in caso di sinistro?

La Cessione del Quinto è un prestito che prevede obbligatoriamente la stipulazione di una polizza assicurativa sulla vita e una contro i rischi di impiego.  In caso di decesso del debitore in default, il debito viene imputato alla compagnia assicurativa prevista nel contratto di cessione del quinto. 

Nel caso invece di perdita del lavoro del debitore in default, lo scoperto grava dapprima sul dipendente e, solo successivamente passa in capo alla compagnia assicurativa.

Compensazione degli arretrati

Come per gli altri debiti, anche per la Cessione del Quinto non è più possibile la compensazione degli arretrati. Quella che un tempo avveniva con i denaro disponibile su altre linee di credito presenti.

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